Garante per la protezione dei dati personali decisione resa in data 17 maggio 2001 in tema di opposizione alla divulgazione di un elenco di «ritardatari» nella portineria di un condominio.

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Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; visto il ricorso presentato il 29 marzo 2001 dal signor XY nei confronti del condominio di Via XZ n. 20 in Roma, in persona del signor ZX quale amministratore, in relazione al mancato riscontro all'istanza presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 con la quale si era opposto alla divulgazione di dati relativi ad una asserita posizione debitoria nei confronti del condominio, con particolare riferimento al deposito presso un cassetto della portineria di un elenco di condomini ritardatari, messo a disposizione dei condomini corretti che vogliono sapere; visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 4087 del 2 aprile 2001, con la quale questa Autorit ha formulato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 501/1998, l'invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessato, comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all'ufficio del Garante copia della comunicazione; vista la nota di risposta, pervenuta via fax a questa Autorit il 9 aprile 2001, con la quale il signor ZX, nella qualit predetta, ha riscontrato le richieste dell'interessato, precisando che:

- l'elenco dei condomini debitori di quote condominiali era stato consegnato al portiere dello stabile per agevolare i condomini nella conoscenza della loro effettiva posizione economica nei confronti del condominio;

- tale elenco era stato compilato dal precedente amministratore e consegnato al successore in occasione del paesaggio delle consegne;

- il medesimo elenco sarebbe stato prontamente ritirato a seguito del ricevimento del fax del signor XY; vista la memoria in data 13 aprile 2001 con la quale l'interessato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando in particolare che l'elenco in questione sarebbe tuttora nelle mani del portiere dello stabile; vista la nota n. 4872 del 20 aprile 2001 con la quale l'ufficio, preso atto dell'assenso manifestato dalle parti, ha comunicato che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di...

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