LEGGE 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Coming into Force02 Giugno 1976
Enactment Date11 Novembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/05/075U0584/CONSOLIDATED/20011229
Published date05 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.322 del 05-12-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' vietato fumare:

  1. nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte;

  2. nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art 1.

E' vietato fumare:

  1. nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte; 1

  2. nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonche' i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con...

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