DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43 - Divieto delle associazioni di carattere militare

Coming into Force17 Febbraio 1948
Enactment Date14 Febbraio 1948
Published date17 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/17/048U0043/CONSOLIDATED/20140129
Official Gazette PublicationGU n.40 del 17-02-1948
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948: Art. 1.

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi. La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.

Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 3

Art 1.

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.

Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

Non e' ammesso l'arresto...

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