L'aggiornamento istat nell'uso diversodall'abitativo, la tassazione degli immobili storici e l'incidenza del nuovo art. 149 C.p.c. Sugli atti di citazione con disdetta

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine371-372

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@1. Tutto sull'aggiornamento Istat nell'uso diverso dall'abitativo

Il primo comma dell'art. 32 della legge n. 392/78 (cosiddetta dell'equo canone, tuttora - paradossalmente - in vigore per l'uso diverso dall'abitativo, e solo per questo) stabilisce: ´Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della liraª. Il secondo comma della norma prevede poi che l'aggiornamento (in aumento) non possa superare il 75 per cento dell'indice Istat e, il terzo, che la norma stessa si applichi anche alle locazioni stagionali.

Deriva dalla disposizione in questione, superato il problema che essa parli ancora di ´lireª anziché di ´euroª: a) che il canone - anche stagionale - può essere aggiornato solo se le parti si siano accordate in tal senso, e nella misura (comunque non superiore al limite anzidetto) dell'accordo; b) che l'aggiornamento deve essere annuale; c) che l'aggiornamento deve essere preceduto dalla richiesta del locatore.

Ma da una siffatta impostazione discende altresì - a parere della costante giurisprudenza della Cassazione - che è contraria al disposto di legge una clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni Istat che interverranno nel corso del rapporto (Cass., sent. n. 15799/03 e n. 2417/05). A parere di altra sentenza pure del Supremo Collegio, è contraria a legge anche una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati (Cass. sent. n. 14673/03).

Con altra importante decisione (n. 15034/04), sempre la Cassazione ha stabilito che la richiesta di aggiornamento del canone non deve necessariamente essere avanzata in forma scritta e che tale aggiornamento va in ogni caso calcolato secondo il criterio della c.d. variazione assoluta, con riferimento al canone iniziale pattuito (essendo ininfluente che per qualche annualità intermedia l'aggiornamento non sia stato tempestivamente richiesto, rilevando ciò solo nel senso di impedire l'accoglimento della domanda di pagamento degli arretrati).

@2. Sugli immobili storici, il Fisco si è arreso

´Preso atto...

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