DECRETO 2 ottobre 1998 - Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalita' di distruzione delle scorte di mine antipersona nonche' ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attivita' di distruzione; Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta: Art. 1.

  1. In ottemperanza all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in seguito denominata "legge", il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle mine antipersona e parti di esse in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate nazionali o consegnate dalle aziende produttrici o da altri soggetti detentori pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.

    Art. 2.

  2. La competenza per l'attivita' di distruzione nell'ambito del Ministero della difesa e' attribuita all'ufficio del segretario generale per gli aspetti di coordinamento e alla Direzione generale degli armamenti terrestri per gli aspetti operativi.

  3. Presso il predetto ufficio del segretario generale e' istituito il registro delle mine di cui all'art. 6 della legge.

  4. Il registro di cui al comma 2 e' composto delle seguenti quattro parti: a) la parte prima contiene l'inventario del materiale da distruggere, indicante la tipologia e i quantitativi del materiale in possesso delle Forze armate o ad esse consegnato da privati ai sensi dell'art. 3 della legge; b) la parte seconda contiene le denunce presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4 della legge; c) la parte terza riporta le date o i periodi nonche' le modalita' dell'avvenuto smaltimento delle mine e parti di esse, fino al completamento dell'attivita'; d) la parte quarta contiene l'inventario iniziale delle mine antipersona che saranno detenute dalle Forze armate per l'addestramento in operazioni di sminamento di cui all'art. 5 della legge nonche' le successive variazioni nella consistenza e nella tipologia.

    Art. 3.

  5. La distruzione delle mine e' effettuata dalla Direzione generale...

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