DECRETO 25 settembre 2002 - Disciplina della distruzione degli esplosivi al plastico non contrassegnati

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 20 dicembre 2000, n. 420, recante norme sulla adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1 marzo 1991; Rilevato che l'art. 4, comma 3, della legge medesima, prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, al fine di determinare le modalita' necessarie perche' gli esplosivi plastici non contrassegnati siano distrutti, o resi definitivamente innocui, ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'art. IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione stessa; Ritenuta la necessita' di provvedere all'attuazione di quanto riportato nel citato art. 4 della legge n. 420/2000; Decreta

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono

  1. per "esplosivi" gli esplosivi plastici ed in fogli, compresi quelli sotto forma di foglio duttile o elastico, individuati dalla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991; b) per "esplosivi contrassegnati" gli esplosivi di cui alla precedente lettera a) cui e' stato aggiunto un "agente marcante" o "contrassegno" in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991; c) per "agente marcante" o "contrassegno" una delle sostanze individuate nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991, da aggiungere agli esplosivi plastici ed in fogli al fine di renderli rilevabili; d) per "marcatura" l'aggiunta dell'agente marcante o contrassegno alla massa dell'esplosivo, in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991; e) per "dispositivi militari debitamente autorizzati", i congegni esplosivi impiegati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dagli altri Corpi armati dello Stato.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione 1. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente decreto gli esplosivi non contrassegnati che

  2. sono prodotti o detenuti in quantita' limitate unicamente a scopo, debitamente autorizzato, di ricerca, sviluppo o test di esplosivi nuovi o modificati; b) sono prodotti o detenuti in quantita' limitate unicamente per essere utilizzati in attivita', debitamente autorizzate, di addestramento nel rilevamento degli esplosivi e/o di sviluppo o test delle attrezzature per il rilevamento degli esplosivi; c) sono...

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