Distanza di sicurezza tra veicoli

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Rassegna
di giurisprudenza
Distanza di sicurezza tra veicoli
SOMMARIO
a. Ambito di applicazione della norma. b. Tamponamento. d.
Distanza di sicurezza e sorpasso.
a. Ambito di applicazione della norma
n La disposizione di cui all’art. 107 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, impone il rispetto della distanza di sicurezza non solo per
evitare collisioni con il veicolo che precede ma anche al f‌ine
di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, reso
necessario dalla presenza di qualsiasi ostacolo che venga a pro-
f‌ilarsi sulla carreggiata a tergo di un veicolo che precede e prima
occultato dalla sagoma di questo. (Nella fattispecie, relativa a
reato di omicidio colposo nei confronti di un motociclista, la
corte d’appello ha ravvisato la colpa dell’imputato nella viola-
zione dell’art. 107 c.s. per non avere questi osservato la distanza
di sicurezza, tallonando ad elevata velocità lungo l’autostrada
una vettura e venendosi così a trovare nell’impossibilità di evi-
tare l’impatto con il motociclista caduto più oltre, sul piano via-
bile, allorché la detta auto, con una brusca manovra digressiva,
effettuata per evitare tale ostacolo, l’aveva costretto a frenare
ed a sterzare repentinamente verso destra, arrotando il condu-
cente della moto, già da altre vetture investito). * Cass. pen., sez.
IV, 2 febbraio 1995, n. 1135 (ud. 11 gennaio 1995), Tognacchini.
Conforme, Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 1989, D’Alonzo.
n In tema di circolazione stradale, il repentino arresto del vei-
colo che precede costituisce non un fatto straordinario ed ec-
cezionale, ma una circostanza ben prevedibile da parte del con-
ducente del veicolo che segue, il quale pertanto deve adeguare
la propria condotta di guida all’eventuale situazione di pericolo
derivante dal verif‌icarsi della predetta circostanza. * Cass. pen.,
sez. IV, 14 settembre 1991, n. 9612 (ud. 14 marzo 1991), Salzano
ed altro, in questa Rivista 1992, 126.
n La distanza di sicurezza tra veicoli deve essere sempre com-
misurata – come detta l’art. 107 del regolamento del codice della
strada – oltre che (tra l’altro) alla velocità ed alle condizioni del
traff‌ico, anche ad ogni altra circostanza inf‌luente; quindi, come
nella specie, all’ora notturna, nonché all’ingombro, anche im-
provviso, della carreggiata, che rientra nella comune e normale
prevedibilità. * Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1990, n. 13270 (ud.
31 maggio 1990), Pighetti.
n In tema di circolazione stradale, la disposizione dell’art. 107
c.s., che impone al conducente del veicolo che segue di tene-
re la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, ha lo scopo
di evitare collisione tra i due veicoli nel caso in cui quello che
precede rallenti o si fermi improvvisamente. Ne consegue che
tale distanza di sicurezza per essere adeguata deve essere rigo-
rosamente proporzionata alla velocità tenuta dai veicoli e alle
condizioni in cui avviene la circolazione. * Cass. pen., sez. IV, 15
giugno 1988, n. 6912 (ud. 11 dicembre 1987), Milani.
n La disposizione di cui all’art. 107 c.s. che prescrive la distanza
di sicurezza tra veicoli tende ad evitare non solo l’urto da tergo
contro il veicolo antistante ma qualunque evento di danno che
possa derivare da una distanza troppo ravvicinata. Trattasi di
norma elastica e il suo scopo è quello di evitare tutti i pericoli
che possono presentarsi per non aver potuto avere una suff‌i-
ciente visibilità della strada che si sta impegnando a causa del
veicolo che precede. Pertanto ben può ravvisarsi la colpa per
violazione di detta norma quando il conducente di un veicolo,
per essersi trovato troppo a ridosso del precedente veicolo, non
abbia potuto evitare l’investimento di una persona che, per la
deviazione del veicolo antistante su di un lato, si sia trovato im-
provvisamente e a breve distanza davanti, ivi proiettata a segui-
to di altro incidente. * Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 1986, n. 2212
(ud. 16 gennaio 1986), Malatesta.
n La distanza di sicurezza tra due veicoli che procedono nella
stessa direzione può dirsi osservata soltanto quando non possa-
no verif‌icarsi incidenti per collisione tra i due veicoli cosicché
il conducente del mezzo che segue possa, senza creare intralcio
alla circolazione, evitare gli ostacoli che colui che lo precede
sia costretto a superare con manovre improvvise. * Cass. pen.,
sez. IV, 29 ottobre 1985, n. 9875 (ud. 21 marzo 1985), Gavardini.
n La disposizione dell’art. 107 del codice stradale, concernente
l’obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza, riguarda
soltanto i conducenti dei veicoli in marcia. (Nella specie, è stato
escluso che l’obbligo di cui alla norma suddetta fosse applicabi-
le al conducente di un veicolo accodatosi ad altro veicolo fermo
in attesa di poter effettuare la manovra di svolta a sinistra). *
Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1980, n. 5659, Passarelli c. Ferrini e
Santoro, in questa Rivista 1980, 807.
b. Tamponamento
n Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.L.vo n. 285 del 1992, il
conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in
ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni
con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento
pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de
facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue
che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui
all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di forni-
re la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo
arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati deter-
minati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. * Cass.
civ., sez. III, 31 maggio 2017, n. 13703, F. c. D., in questa Rivista
n. 10/2017. [RV64441001]
n In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari
colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2,
c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla pre-
sunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza
da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la
prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato
da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consi-
stere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito
un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale anda-
mento della circolazione stradale. * Cass. civ., sez. III, 21 aprile
2016, n. 8051, Guzzi c. Axa Mps Assicurazioni Danni Spa ed altri,
in questa Rivista n. 7-8/2016. [RV639523]
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018

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