La sospensione degli sfratti disposta dalla legge finanziaria: un provvedimento assistenziale che rallenta l'attuazione della legge n. 431/1998

AutoreNino Scripelliti
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@1. Introduzione

Una cosa è il sistema normativo delle locazioni abitative, ormai a regime a due anni dalla entrata in vigore della L. n. 431/1998; una cosa sono o dovrebbero essere gli interventi assistenziali degli enti pubblici per ridurre il disagio abitativo, ma che inevitabilmente sono a carico anche dei proprietari.

Ed è ragionevole che i provvedimenti assistenziali abbiano un logica diversa da quella della disciplina delle locazioni, ma tutto sta nel tenerne distinti i presupposti e gli effetti. È quello che gli operatori e gli interpreti debbono fare nell'analisi e nella attuazione della sospensione disposta dal comma 22 dell'articolo 80 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata il 29 dicembre 2000 ed in vigore dal 1 gennaio 2001. Vediamo quindi come la nuova sospensione dovrebbe funzionare, non già nelle intenzioni di chi l'ha redatta che tanto non si può pretendere, quanto nella attività degli operatori (giudici, avvocati, ufficiali giudiziari, cancellieri), ai quali spetta in qualche modo, di trarne conseguenze ed effetti.

Si deve sottolineare, di nuovo, l'improprietà del termine sospensione («sono sospese le procedure . . . »; comma 22), che gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 32/2000, tanto per fare un esempio vicino di migliore proprietà terminologica, avevano evitato parlando di termine dilatorio e di differimento. Non si tratta infatti di sospensione in senso proprio del procedimento esecutivo, in qualche modo assimilabile alla sospensione cautelare prevista dagli artt. 623 e segg. c.p.c. nell'interesse dell'esecutato che contesti il diritto dell'esecutante, ma di rallentamento del procedimento esecutivo in favore dei conduttori soggetti a procedimento esecutivo di rilascio di immobili abitativi, per effetto di maggiori termini dilatori di quelli ordinari; non diversamente dagli effetti dei termini dilatori di eguale natura previsti nel procedimento esecutivo per espropriazione dell'art. 501 c.p.c., secondo il quale l'istanza di vendita non può essere proposta se non sono trascorsi dieci giorni dal pignoramento. Quindi la c.d. sospensione degli sfratti rappresenta uno strumento deceleratore del procedimento esecutivo ed ammortizzatore della tensione abitativa nelle specifiche aree urbane ove la tensione detta è ancora presente, disposto non tanto nell'interesse del singolo esecutato, che resta comunque inadempiente alle obbligazioni di rilascio e di risarcimento, ma nell'interesse generale. In breve, anche se per semplicità si userà la parola sospensione, si tratta di differimento legale dell'atto terminale del procedimento esecutivo di rilascio e della effettiva reimmissione del locatore nella disponibilità dell'immobile.

@2. La nuova sospensione e l'art. 6 legge n. 431/1998

L'anomalia della nuova sospensione, sotto il profilo del suo inquadramento nella legislazione di settore ed in specie nel sistema delle esecuzioni degli sfratti, sta nella impossibilità di un coordinamento della norma del comma 22, con il sistema dell'articolo 6 della legge 431/1998; e se si vuole nemmeno con la sospensione disposta dal D.L. n. 32/2000, i cui effetti sono peraltro ormai cessati. Intanto il comma 22 niente prevede quanto ai conduttori che abbiano ottenuto la nuova fissazione della data della esecuzione (o differimento che sia) ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge n. 431/1998, e niente prevede per il caso, che dovrebbe essere la regola, che il termine massimo concesso dal giudice sia scaduto e che il procedimento esecutivo sia ancora in corso; e soprattutto il comma 22 niente prevede per il caso che l'istanza di nuova fissazione ai sensi del comma 3 e 4 sia stata respinta per motivi di diritto o di merito, per esempio perché tardiva o per accertata prevalenza delle ragioni del locatore su quella del conduttore. Ancora più difficile appare il coordinamento e l'applicazione del comma 22, con il comma 4 dell'articolo 6 se interpretato come esteso a tutti i provvedimenti di rilascio emessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998, poiché nel concorso possibile delle due sospensioni, non si comprende se la sospensione fino al 30 giugno 2001 sia da ritenere assorbita o invece si cumuli con quella che il tribunale può disporre ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, e che può raggiungere diciotto mesi nei casi di particolare disagio previsti dal comma 5. Inoltre l'estensione, senza alcuna eccezione, del beneficio della sospensione fino al 30 giugno 2001 anche agli sfratti per morosità e quindi, si dovrebbe ritenere, ai titoli esecutivi fondati sull'inadempimento del conduttore, esclude l'applicabilità a questa sospensione dell'istituto della decadenza prevista dalla seconda parte del comma 6. In conclusione, la nuova sospensione non è coerente con il sistema previsto dall'articolo 6, ma resta una sorta di superfetazione dettata unicamente da motivi essenziali (ed elettorali), estranea al meccanismo della legge n. 431/1998, proprio nel momento in cui questa andava a regime.

@3. Effetti della sospensione

Il comma 22 non ha sospeso i procedimenti esecutivi in quanto illegittimi o quale misura cautelare a garanzia dell'esecutato, ma in ragione di finalità generali e meramente assistenziali. Questa ricostruzione della natura delle sospensioni legali delle esecuzioni, è coerente con i principi affermati da consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. 14...

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