DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85 - Disposizioni urgenti per il settore della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Misure urgenti per la flotta peschereccia 1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n.

2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti 1. E' istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unita' abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura...

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