DECRETO-LEGGE 28 agosto 1996, n. 444 - Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva

Coming into Force28 Agosto 1996
Published date28 Agosto 1996
Enactment Date28 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/28/096G0471/CONSOLIDATED/19961223
Official Gazette PublicationGU n.201 del 28-08-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attivita' di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Esercizio dell'attivita' radiotelevisiva

  1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

  1. della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

  2. della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Art 2.

Direttive comunitarie

  1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

    1. della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati;

    2. della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

    3. della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

  2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

    1. la...

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