IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attivita' di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:
della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;
della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.