DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 - Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

Coming into Force09 Marzo 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/03/08/002G0053/CONSOLIDATED/20060414
Published date08 Marzo 2002
Enactment Date07 Marzo 2002
Official Gazette PublicationGU n.57 del 08-03-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformita' all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;

Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di coking, definisce come "prodotto di raffineria e combustibile" il coke da petrolio (cosi' detto "pet-coke");

Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela - unico impianto di questo tipo esistente in Italia - assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di "pet-coke";

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al coke da petrolio e di stabilirne le modalita' di utilizzazione, in considerzione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT