DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 555 - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

Coming into Force23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0493/CONSOLIDATED/20030621
Published date23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.".

Art 2.
  1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

  2. Quando in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

  3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attivita' divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e' ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

  4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione...

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