DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85 - Disposizioni urgenti per il settore della pesca

Coming into Force09 Maggio 2002
Published date08 Maggio 2002
Enactment Date07 Maggio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/08/002G0118/CONSOLIDATED/20020706
Official Gazette PublicationGU n.106 del 08-05-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia

  1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia

  1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.

1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), puo'...

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