DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 - Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. (12G0032)

Coming into Force27 Febbraio 2012
Enactment Date27 Febbraio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/02/27/012G0032/CONSOLIDATED/20120410
Published date27 Febbraio 2012
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2012
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 e' stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festivita' pasquali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

  1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, e' anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 2.

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT