DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321 - Disposizioni urgenti per le attivita' produttive

Coming into Force17 Giugno 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/06/17/096G0341/CONSOLIDATED/20060704
Enactment Date17 Giugno 1996
Published date17 Giugno 1996
Official Gazette PublicationGU n.140 del 17-06-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attivita' produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonche' dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonche' per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

  1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

    1. realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

    2. gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

    3. provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

  2. Al Consorzio devono partecipare le societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

  3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

  4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita' che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

  5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

  6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

  7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

  1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

    1. realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari

      all'ingrosso;

    2. gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso

      dei prodotti agro-alimentari;

    3. provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere

      l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

  2. Al Consorzio devono partecipare le societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

  3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e'...

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