DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 - Disposizioni urgenti n materia pensionistica e di ammortizzatori sociali

Coming into Force05 Maggio 2001
Enactment Date03 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/04/001G0213/CONSOLIDATED/20010703
Published date04 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.102 del 04-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonche' di consentire l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1o gennaio 2001 al 1o gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.".

  2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppresso l'ultimo periodo.

  3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Art 2.

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi

  1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da...

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