DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. 375 - Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati

Coming into Force03 Novembre 1997
End of Effective Date01 Gennaio 1998
Published date03 Novembre 1997
Enactment Date03 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/03/097G0419/CONSOLIDATED/19980103
Official Gazette PublicationGU n.256 del 03-11-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare che, nelle more della definizione della riforma pensionistica da parte del Parlamento, si verifichi un massiccio ricorso al pensionamento anticipato, con cio' vanificando gli obiettivi della stessa riforma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei

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