DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 512 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali

Coming into Force29 Agosto 1994
Enactment Date27 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/29/094G0554/CONSOLIDATED/19950802
Published date29 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.201 del 29-08-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12a commissione sanita' del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unita' sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unita' sanitarie locali, nonche' di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali e' effettuata, previa diffida, con le medesime modalita' dal...

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