IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.