DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 477 - Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

Coming into Force16 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/09/16/096G0504/CONSOLIDATED/19961209
Enactment Date13 Settembre 1996
Published date16 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.217 del 16-09-1996
Capo I FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare in termini piu' razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere piu' efficace l'operativita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', per la solidarieta'; sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

  1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilita' di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilita' accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

  2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

  3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

  4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, puo' impartire direttive per la disciplina delle attivita' delle commissioni regionali per l'impiego e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

  5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli gia' presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilita' di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

  6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonche' dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorita' diplomatiche e consolari, nonche' al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresi', l'effettivo avviamento al lavoro.

Art 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

  1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, puo' soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno, salvo il piu' lungo termine, comunque non superiore a nove mesi, in uso nei contratti del settore turistico-alberghiero. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

  2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

  3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

  4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale puo' ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

  5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art 3.

Previdenza e assistenza

  1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonche' della loro specificita', ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':

    1. assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;

    2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    3. assicurazione contro le malattie;

    4. assicurazione di maternita'.

  2. ...

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