DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126 - Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

Coming into Force01 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/01/002G0163/CONSOLIDATED/20030625
Published date01 Luglio 2002
Enactment Date01 Luglio 2002
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita';

Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonche' della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita';

Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del...

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