DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18 - Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'

Coming into Force11 Febbraio 2003
Enactment Date08 Febbraio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/02/10/003G0035/CONSOLIDATED/20030410
Published date10 Febbraio 2003
Official Gazette PublicationGU n.33 del 10-02-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Art 1 ter.

Art. 1-ter

((1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100".

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia)).

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il...

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