DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408 - Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

Coming into Force28 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/27/094G0456/CONSOLIDATED/20181231
Published date27 Giugno 1994
Enactment Date24 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.148 del 27-06-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1 febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo, nonche' alla decisione del Consiglio medesimo del 1 febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

  1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art 2.

Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni.

  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

    1. la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

    2. la cittadinanza;

    3. l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

    4. il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorita' nazionale competente;

    5. l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.

  3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

    1. iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

    2. comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda e' trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

    3. notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facolta' di ricorso previste per i cittadini italiani.

  4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

  5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

  6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9 (a), deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

    1. della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

    2. del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste e' eventualmente iscritto;

    3. che non e' candidato e che non presentera' la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

  7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

  8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

  9. La corte d'appello comunica alle competenti autorita' degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art 2.

Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni.

  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

    1. la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

    2. la cittadinanza;

    3. l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

    4. il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine, ...;

    5. l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato ... di origine la perdita dell'elettorato attivo.

  3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

    1. iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

    2. comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda e' trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

    3. notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facolta' di ricorso previste per i cittadini italiani.

  4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

  5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

  6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9 (a), deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

    1. della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

    2. del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste e' eventualmente iscritto;

    3. che non e' candidato e che non presentera' la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

  7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

  8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

  9. La corte d'appello comunica alle competenti autorita' degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art 2.

Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In...

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