LEGGE 9 novembre 1994, n. 628 - Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria

Coming into Force16 Novembre 1994
Published date15 Novembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/15/094G0675/ORIGINAL
Enactment Date09 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.267 del 15-11-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria) e' concessa una speciale elargizione stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia.

  2. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' corrisposta:

    1. alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di figli delle vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;

    2. in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico.

  3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della speciale elargizione e ne comunica le generalita' al prefetto competente per territorio, che provvede all'erogazione previo accreditamento delle somme occorrenti sulla contabilita' speciale della prefettura.

  4. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art 2.
  1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri GUIDI, Ministro per la famiglia e

la...

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