DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 - Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate

Coming into Force10 Dicembre 2013
Enactment Date10 Dicembre 2013
Published date10 Dicembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/10/13G00180/CONSOLIDATED/20191230
Official Gazette PublicationGU n.289 del 10-12-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica e della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania;

Considerato che la sicurezza della continuita' del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per una piu' incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonche' garantire la continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati;

Rilevato che le attivita' di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita' che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati.

  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.

  4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.

  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

  6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica e della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania;

Considerato che la sicurezza della continuita' del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per una piu' incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonche' garantire la continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati;

Rilevato che le attivita' di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita' che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.

    1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e...

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