LEGGE 25 giugno 1993, n. 206 - Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Coming into Force27 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/06/26/093G0276/CONSOLIDATED/20040505
Enactment Date25 Giugno 1993
Published date26 Giugno 1993
Official Gazette PublicationGU n.148 del 26-06-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Natura della societa' concessionaria

  1. La societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di societa' per azioni; essa e' soggetta alla disciplina delle societa' di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

Art 2.

Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o societa', pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

  2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non piu' di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

  3. I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

  4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa', convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio puo' conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti.

  5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e...

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