LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Coming into Force21 Luglio 2017
Published date20 Luglio 2017
Enactment Date12 Luglio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/07/20/17G00125/CONSOLIDATED/20190111
Official Gazette PublicationGU n.168 del 20-07-2017
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Oggetto

  1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

  2. «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

  3. «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

Capo II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE
Art 3.

Elettorato attivo e passivo

  1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

  2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

  3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente mandato.

  4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art 4.

Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato

  1. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

  2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalita' di espressione del voto.

Capo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Art 5.

Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

  1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

    1. determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

    2. fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi, tra il lunedi' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

  2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita' notizia.

Art 6.

Convocazione elettorale

  1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

  2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

  3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

  4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonche' qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

  5. Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

  6. In aggiunta alle modalita' di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, puo' essere altresi' consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art 7.

Propaganda elettorale

  1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

  2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art 8.

Candidature

  1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

  2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilta', entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art 9.

Commissione elettorale

  1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o piu' iscritti con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresi' nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui...

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