LEGGE 5 aprile 1985, n. 135 - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero

Coming into Force04 Maggio 1985
Published date19 Aprile 1985
Enactment Date05 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/19/085U0135/CONSOLIDATED/19940210
Official Gazette PublicationGU n.93 del 19-04-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:

"I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti".

Art 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:

"A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".

Coloro per i quali siano gia' intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

Art 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:

"Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge".

Art 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:

"Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge". 1

Art 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:

"Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate...

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