LEGGE 5 luglio 1961, n. 635 - Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Coming into Force12 Agosto 1961
Published date28 Luglio 1961
Enactment Date05 Luglio 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/07/28/061U0635/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.185 del 28-07-1961
TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:

  1. la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente e ai rischi indicati ai numeri 19,2),3),5) e 6) dell'articolo 3:

  2. la garanzia sui prodotti nazionali costituiti deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazioni, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;

  3. la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura.

Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa e' limitata alla quota di partecipazione italiana.

La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non puo' superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo estero. La durata della garanzia di cui alla lettera e) del comma precedente non puo' superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

Art 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficolta', di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire:

7) strumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui allo ultimo comma dell'articolo 5.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

Art 4.

La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.

La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane.

I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art 5.

La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non puo' superare il 65 per cento del loro valore.

La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

Per la garanzia, relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art 6.

Il sinistro e' costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

Il sinistro e', altresi', costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonche' dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Nel casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del...

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