Art
1.
Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.
I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 265
Art
2.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 1 e' punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.
Art
2.
1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 265
Art
3.
Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1960, numero 1798.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 265
Art
4.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - BOSCO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 265