I titoli professionali del personale marittimo addetto ai servizi di coperta e ai servizi di macchina sulle navi adibite al trasporto di passeggeri e di merci e sulle navi da pesca sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.
Con la procedura di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i criteri per la conversione dei titoli professionali del personale marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri...