DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 1104 - Disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunita' Cadorina

Coming into Force22 Agosto 1948
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date03 Maggio 1948
Published date21 Agosto 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/08/21/048U1104/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.194 del 21-08-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Alle Regole della Magnifica Comunita' Cadorina, costituite a norma degli antichi laudi o statuti, e' riconosciuta la personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

I beni immobili pertinenti all'attivita' silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e "rifabbrico") delle famiglie regoliere, non potranno essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma saranno destinati come stabilito nel successivo art. 4.

Art 2.

I beni immobili pertinenti all'attivita' silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

((Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potra' essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purche' essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purche' il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni gia' in godimento.

Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovra' essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei...

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