IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il servizio degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;
Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1923, n. 729, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.
Con decreti Ministeriali sara' altresi' indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.