DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1167 - Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari

Coming into Force29 Gennaio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/01/14/058U1167/ORIGINAL
Enactment Date14 Ottobre 1958
Published date14 Gennaio 1959
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-1959
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;

Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1923, n. 729, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.

Con decreti Ministeriali sara' altresi' indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.

Art 2.

Il servizio che per prim o adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unita' di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.

L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti gia' schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione...

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