LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13 - Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta

Coming into Force04 Febbraio 2006
Enactment Date09 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/20/006G0016/CONSOLIDATED/20071228
Published date20 Gennaio 2006
Official Gazette PublicationGU n.16 del 20-01-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Art 2.

Divieti di iscrizione e di navigazione

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta' risalga a oltre quindici anni.

  2. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita', che trasportano prodotti petroliferi, e' vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni.

  3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.

Art 3.

Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

  1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005- 2007, e' pari a 12 milioni di euro.

  2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

  3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

  4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita' che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita' con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorita' nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.

  5. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e' in ogni modo corrisposto in conformita' alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002.

  6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

  7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

  8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di eta' superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.

  9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e' pari a:

    1. 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non puo' essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

    2. 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.

  10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non puo' in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT