LEGGE 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Coming into Force31 Luglio 1982
Enactment Date05 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/16/082U0441/CONSOLIDATED/20130405
Published date16 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.194 del 16-07-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali;

4) ai consiglieri provinciali;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali;

4) ai consiglieri provinciali;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali;

4) ai consiglieri provinciali;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;

4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con...

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