LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242 - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Coming into Force14 Gennaio 2017
Published date30 Dicembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/ORIGINAL
Enactment Date02 Dicembre 2016
Official Gazette PublicationGU n.304 del 30-12-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

  1. alla coltivazione e alla trasformazione;

  2. all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

  3. allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;

  4. alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

  5. alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.

Art 2.

Liceita' della coltivazione

  1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.

  2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:

    1. alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

    2. semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

    3. materiale destinato alla pratica del sovescio;

    4. materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

    5. materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

    6. coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

    7. coltivazioni destinate al florovivaismo.

  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito...

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