LEGGE 16 marzo 1987, n. 115 - Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito

Coming into Force10 Aprile 1987
Enactment Date16 Marzo 1987
Published date26 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/26/087U0115/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.

  2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

  1. alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;

  2. al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;

  3. alla prevenzione delle complicanze;

  4. ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;

  5. ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;

  6. a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;

  7. a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

  8. a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.

Art 2.
  1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unita' sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:

    1. individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;

    2. programmare gli interventi sanitari su tali fasce.

  2. Per la realizzazione di tali interventi le unita' sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.

  3. Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.

Art 3.
  1. Al fine di migliorare le modalita' di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita' sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita' dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio...

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