LEGGE 21 marzo 2001, n. 84 - Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica

Coming into Force15 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/31/001G0138/CONSOLIDATED/20191120
Enactment Date21 Marzo 2001
Published date31 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.76 del 31-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

  1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.

  3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:

    1. definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche' le priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;

    2. provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 3;

    3. verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.

  4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.

  5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attivita' previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.

Art 2.

(Unita' tecnico-operativa)

  1. Il Comitato e' assistito da una unita' tecnico-operativa, di seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  2. L'unita' e' composta da:

    1. esperti, entro un contingente massimo di cinque unita', tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;

    2. tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    3. un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

  3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. L'unita', nell'ambito delle attivita' di supporto, ha in particolare il compito di:

    1. formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;

    2. curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;

    3. svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;

    4. sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della societa' civile di Paesi dell'area balcanica;

    5. curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unita', nonche' al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.

  6. Per il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.

Art 3.

(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito, per le finalita' di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo e' disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art 4.

(Attivita' di cooperazione allo sviluppo)

  1. Per le finalita' della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa e' affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

  3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unita', in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.

  4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art 5.

(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero)

  1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT