LEGGE 30 dicembre 1989, n. 427 - Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni

Coming into Force28 Gennaio 1990
Enactment Date30 Dicembre 1989
Published date13 Gennaio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/01/13/090G0012/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.10 del 13-01-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle spese relative alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Art 2.
  1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dal 1› gennaio 1991.

  2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, gia' prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.

  3. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e' sostituito dal seguente:

    "Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi".

  4. L'articolo 11 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o...

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