LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420 - Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

Coming into Force22 Dicembre 1998
Published date07 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/07/098G0475/ORIGINAL
Enactment Date02 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.286 del 07-12-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 11 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

  2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

  3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11".

Art 3.
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito dal seguente:

" 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto...

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