DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

Coming into Force16 Ottobre 2010
Published date01 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/10/01/010G0185/CONSOLIDATED/20160308
Enactment Date07 Settembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.230 del 01-10-2010
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008;

Vista la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni di principio e attuazione

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

  2. «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;

  3. «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna;

  4. «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

  5. «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;

  6. «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

  7. «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

  8. «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;

  9. «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

  10. «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;

  11. «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro;

  12. «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

  2. «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;

  3. «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna;

  4. «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

  5. «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;

  6. «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

  7. «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

  8. «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;

  9. «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

  10. «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;

  11. «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro;

  12. «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. 1

Art 3.

Autorita' competenti

  1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione quadro, l'Italia designa come autorita' competenti il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonche' della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 20.

  3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.

Capo II TRASMISSIONE ALL'ESTERO
Art 4.

Competenza

  1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5:

    1. dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;

    2. dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

  2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

Art 5.

Condizioni di emissione

  1. La trasmissione all'estero e' disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine e' gia' stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare e' inferiore a sei mesi.

  2. L'autorita' giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

    2. il reato per il quale e' stata emessa la sentenza di condanna e' punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;

    3. la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;

    4. la persona condannata non e' sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.

  3. La trasmissione all'estero e' disposta:

    1. verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della...

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