LEGGE 12 ottobre 2017, n. 153 - Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Coming into Force08 Novembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/10/24/17G00168/ORIGINAL
Published date24 Ottobre 2017
Enactment Date12 Ottobre 2017
Official Gazette PublicationGU n.249 del 24-10-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

Art 2.

Istituzione dei Comitati nazionali e loro finanziamento

  1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini e' autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale e' attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.

  3. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attivita' culturali di ciascun Comitato nazionale.

Art 3.

Composizione dei Comitati nazionali

  1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 e' composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.

  2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per...

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