IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare indifferibili interventi in campo sanitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una struttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari.
Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemeto ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.
Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanita', nei termini e con le modalita' previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attivita' delle strutture con le altre attivita' di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.
Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruita' dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanita' per la realizzazione della struttura.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambio dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita' destinato alla formazione specialistica dei medici.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.