IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, citta' prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1
Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilita' autorizzate dal comma 1 e' predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.