La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facolta' di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
La stessa facolta' puo' essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.
L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non Acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non puo' essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.
I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda...