Le disposizioni modificate

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Si riporta qui di seguito il testo aggiornato delle disposizioni pro-
cessuali introdotte o modificate dalle riforme commentate nel pre-
sente volume.
Le parti nuove o modificate sono riportate in corsivo; quando la
modifica consiste, invece, nella mera soppressione di una norma o di
una sua parte, il testo eliminato è evidenziato con carattere barrato.
A) Codice di procedura civile
Art. 92
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può esclu-
dere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessi-
ve o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una par-
te al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le par-
ti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
1
LE DISPOSIZIONI MODIFICATE
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Art. 2, co. 1°, lettera a), della l. n. 263/2005.
Art. 133
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che
l’ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la
firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà
notizia alle parti che si sono costituite.
L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
eteletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il nu-
mero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso.
2
Art. 134
(Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)
L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita
nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al pro-
cesso verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del
giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza,
salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
eteletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il nu-
merodi fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso.
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Art. 136
(Comunicazioni)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comuni-
cazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle
parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di
quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevu-
ta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Le comunicazioni possono essereeseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elet-
tronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto-
scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
4
2
Art. 2, co. 3°, lettera a),del d.l. n. 35/2005, modificato dalla l. di conv. n. 80/2005.
3
Art. 2, co. 3°, lettera b), del d.l. n. 35/2005, modificato dalla l. di conv. n. 80/2005.
4
Art. 2, co 1°, lettera b), della l. n. 263/2005.
Le riforme più recenti del processo civile
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Appendice normativa
Art. 145
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita,
anorma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente
qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati resi-
denza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni
non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si
fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19, secondo
comma,ovveroalla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da no-
tificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e di-
mora abituale.
Se la notificazione non può essereeseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può es-
sere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
5
Art. 147
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
6
Art. 149
(Notificazione a mezzo del servizio postale)
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi an-
che a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’origi-
nale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del
quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevi-
mento. Quest’ultimo è allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna
del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stes-
so ha la legale conoscenza dell’atto.
7
Art. 155
(Computo dei termini)
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
Igiorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
5
Art. 2, co 1°, lettera c), della l. n. 263/2005.
6
Art. 2, co 1°, lettera d), della l. n. 263/2005.
7
Art. 2, co 1°, lettera e), della l. n. 263/2005.
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