LEGGE 12 febbraio 1942, n. 183 - Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale

Coming into Force07 Aprile 1942
Enactment Date12 Febbraio 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/03/23/042U0183/CONSOLIDATED/20091214
Published date23 Marzo 1942
Official Gazette PublicationGU n.67 del 23-03-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

I proprietari, dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, puo' provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

Art 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a piu' proprieta' che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.

Art 3.

I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

Art 4.

I Consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere...

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