IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante: «Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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L'articolo 101-bis, e' modificato come segue:
al comma 3, lettera c) la parola «dispone» e' sostituita dalla parola «detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza»;
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dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91.
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il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.
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dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;
c) le societa' sottoposte a comune controllo;
d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
4-ter. Fermo restando il comma...