DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106

Coming into Force11 Agosto 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/08/10/18G00120/ORIGINAL
Enactment Date20 Luglio 2018
Published date10 Agosto 2018
Official Gazette PublicationGU n.185 del 10-08-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «per piu' di un terzo» sono aggiunte le seguenti: «e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione».

Art 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

.

Art 4.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti...

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