LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 - Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera

Coming into Force23 Novembre 2007
End of Effective Date24 Giugno 2008
Enactment Date17 Ottobre 2007
Published date08 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/08/007G0204/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.260 del 08-11-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla perstatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

  3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

  5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo...

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